27/08/2013 NESSUNA IMPOSTA DI REGISTRO SUGLI ESPROPRI COMMISSIONE TRIBUTARIA: NESSUNA IMPOSTA DI REGISTRO SUGLI
ESPROPRI
Accolta la tesi del Consorzio di Bonifica Valle del Liri.
Sentenza pilota.
La
Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, accogliendo le tesi del
Consorzio di Bonifica Valle del Liri, ha sancito che l’Ente non deve pagare
nessuna imposta di registro in occasione degli espropri effettuati per pubblica
utilità.
La
vertenza era sorta in occasione di un esproprio effettuato dal Consorzio di
Bonifica Valle del Liri di Cassino su una fascia di terreni nei comuni di
Aquino, Castrocielo e Piedimonte San Germano per la ristrutturazione
dell’impianto irriguo con trasformazione del sistema da “scorrimento” a
“pressione turnato”.
Per
la realizzazione di tali opere, supportate dai pareri ed autorizzazioni
previsti, si rese necessario procedere all’espropriazione di alcuni terreni ed
alla “costituzione della servitù di acquedotto” e con conseguente registrazione
del decreto di espropriazione presso l’Agenzia delle Entrate e alla successiva
trascrizione presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari, con trasferimento dei
relativi diritti al Demanio dello Stato.
Procedure
burocratiche a seguito delle quali l’Agenzia delle Entrate notificò al
Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino un avviso di liquidazione
dell’imposta, comprensiva di interessi, per una somma vicina ai 200.000 euro,
sostenendo l’inapplicazione del regime di esenzione.
L’Ente ha proposto ricorso alla competente Commissione
Tributaria Provinciale sostenendo, tra l’altro, che “il comma 8 dell’art.57 del DPR 131 del 26.4.1986 stabilisce
un’esenzione dell’imposta di registro a favore dello Stato quando trattasi di
trasferimenti derivanti da espropri e che il Consorzio, in questi casi, riveste
unicamente il ruolo di concessionario nell’esecuzione delle opere, nel caso
specifico su concessione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
forestali, e quindi gli atti di esproprio oggetto della vertenza risultano
redatti nell’interesse dello Stato quale beneficiario effettivo
dell’espropriazione degli immobili”.
Il
collegio giudicante, nel merito, ha così accolto il ricorso presentato dal
Valle del Liri ritenendo che “il
trasferimento va imputato e riferito al soggetto <beneficiario> del
trasferimento (il Demanio dello Stato ndr) e non al soggetto formalmente
espropriante come nel caso di specie risulta essere il Consorzio.
Con il decreto di esproprio, infatti,
i diritti reali sui beni sono stati trasferiti non al Consorzio ricorrente ma
al Demanio dello Stato.
In tale contesto, pertanto,
espropriante sostanziale deve ritenersi lo Stato, il quale, per effetto della
normativa in vigore, è esente da tutte le imposte applicate dall’Agenzia (imposta di registro)”.
INDIETRO |