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27/01/2014

MILLEPROROGHE: I PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE AGRICOLO

I PROVVEDIMENTI DEL DECRETO MILLEPROGHE 2014 PER IL SETTORE AGRICOLO

Ciacciarelli: E’ una boccata d’ossigeno per una economia che può dare ancora tanto sviluppo al territorio ed occupazione ai giovani. Agevolazioni in arrivo anche per l’acquisto di macchinari, hardware e software.

 

               Il cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, recentemente approvato, apre interessanti prospettive per il settore agricolo con interventi di carattere fiscale ma anche finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico ed al ristoro dei danni subiti dagli eventi eccezionali.

Più in particolare, specifiche disposizioni sono destinate ai giovani imprenditori agricoli, per i quali si prevede, tra l’altro, una riserva del 20% per l’affitto dei terreni demaniali agricoli.

Il decreto ha pure ripristinato le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina e la facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio.

Vengono, inoltre, riaperti i termini per la rivalutazione contabile dei terreni agricoli e l’incremento della misura dei consumi di gasolio da ammettere all’impiego agevolato.

Sicuramente – commenta il presidente del Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino, dottor Pasquale Ciacciarelli – l’economia agricola, intesa in tutte le sue sfaccettature, non ultima quella turistico-ricettiva, può tornare ad essere un settore trainante per l’intero sistema Italia accrescendone PIL ed occupazione.

Spero che vengano colte le opportunità contenute nel Decreto Milleproroghe 2014 a favore di questo settore, che è l’unico ad avere ancora la forza di contrastare, limitandone i danni, la crisi globale che ci ha investito.

In particolare, la previsione per i giovani agricoltori di poter utilizzare i terreni demaniali per lo sviluppo di nuova imprenditoria, nel nostro territorio, a mio avviso, ha svariate opportunità produttive di qualità consistenti nelle sue peculiarità produttive (Peperone, broccoletto, fagioli, uva, tabacco, ortaggi in genere), ambientali e di allevamento.

Poter accedere all’utilizzo di fondi demaniali costituisce una grande occasione per i giovani che vogliono avvicinarsi all’agricoltura ma che non hanno terreni adeguati o sufficienti, ma anche per i Comuni, che avranno la possibilità di avere fonti di reddito e, al tempo stesso, di rendere produttivi i fondi abbandonati, con beneficio per l’ambiente”.

Come detto, la norma del Milleproroghe (A SEGUIRE UNA SCHEDA ESPLICATIVA) riserva il  20%  dei  terreni  agricoli  demaniali  per  l'affitto  a giovani agricoltori (under 40 anni) e prevede anche un meccanismo di determinazione del canone per evitare speculazioni finalizzate all'innalzamento dello stesso.

“Per questo – aggiunge Ciacciarelli - invito i sindaci del nostro Comprensorio ad attivarsi tempestivamente rendendo pubblico il censimento dei propri terreni demaniali aprendo un bando per la concessione in fitto a giovani imprenditori”.

Giovani imprese agricole ed agroalimentari che potranno anche fruire dei finanziamenti ISMEA del Fondo di Capitale di Rischio, prioritariamente ad esse destinato, di finanziamenti a fondo perduto, del PSR e dei PAC.

Non solo, dal prossimo mese si potrà accedere, fino a tutto il 2016, anche a specifici finanziamenti in conto interessi per l’acquisto di macchinari, beni strumentali d’impresa, hardware e software.

L’opportunità è contenuta nello sblocco della “Sabatini bis”, pubblicata sulla G.U. del 24 gennaio per la cui piena operatività bisogna aspettare la circolare applicativa e la firma della convenzione tra ministero dello Sviluppo Economico, Cassa Depositi e Prestiti ed Abi. 



LEGGE DI STABILITA’ 2014 E AGRICOLTURA

Fabbricati rurali strumentali. A partire dal 2014 i fabbricati rurali sono esentati dall'Imu e avranno aliquota Tasi fissata con un limite massimo dell'uno per mille.

IMU  e  terreni  agricoliSull’IMU  2014  è  ridotto  da  110  a  75 il moltiplicatore  per  i  terreni agricoli  di  coltivatori  diretti  e  imprenditori  agricoli  professionali  iscritti  alla  previdenza agricola.

Società agricole. Il comma 1093, dell'art. 1, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) disponeva che le società di persone (sas e snc), le società a responsabilità limitata e le società cooperative (con esclusione delle Spa), con qualifica di società agricola, di cui all'art. 2, Dlgs n. 99/2004, potessero optare per la tassazione basata sui redditi fondiari, di cui all'articolo 32 del Tuir. Con la legge di Stabilità 2013, il legislatore aveva abrogato questo regime opzionale,  riportando  queste  società  tra  quei  soggetti  che  determinano  il proprio  reddito  ai  sensi  degli  articoli  55  e  seguenti  del  Tuir  (reddito  d'impresa).

Contestualmente, si abrogava anche il regime (introdotto col comma successivo, il 1094), che consente  la  tassazione  forfetizzata  del  reddito anche  per  le  società  costituite  da  imprenditori agricoli,  non  necessariamente  professionali  (Iap),  che  esercitano  “esclusivamente”  attività dirette  alla  manipolazione,  conservazione,  trasformazione,  commercializzazione  e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

Ora  la  legge  di  Stabilità  2014  elimina  quanto  previsto  dalla  legge  di  Stabilità  2013  (con l’abrogazione dei commi 513 e 514, art. 1, legge 228/2012).

Pertanto,  le  imprese  agricole  costituite  nella  forma  delle  società  personali  (snc  e  sas)  o  di capitali (srl) e le società cooperative, che sono in possesso dei requisiti delle società agricole, di cui all’art. 2, dlgs 99/2004, potranno nuovamente optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché sulle risultanze del bilancio, mentre quelle costituite da imprenditori agricoli,  non  necessariamente  professionali,  impegnate  esclusivamente  nelle  attività  di manipolazione,  conservazione,  trasformazione,  commercializzazione  e  valorizzazione  di prodotti  agricoli  ceduti  dai  soci,  possono  considerarsi  imprenditori  agricoli  e  determinare l’imponibile non con i criteri del reddito d’impresa, ma applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.

Piccola  proprietà  contadina.  Il  comma  4  dell’art.10  del  DLgs  n.  23/2011  ha  previsto l’abrogazione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

Riguardo il settore agricolo le agevolazioni “cancellate” dalla norma sono:

-l’ acquisto  di  terreni  con  l’ agevolazione  per  la  piccola  proprietà  contadina,  dettati dall’ articolo  2  comma  4-bis  del  DL  n.194/2009,  per  i  quali  era  prevista  l’ applicazione dell’ aliquota  ridotta  all’ 1%  per  l’ imposta  di  registro  e  all’ applicazione  in  misura  fissa delle imposte ipotecaria e catastale;

-l’ acquisto  di  terreni  sottoposti  al  vincolo  del  compendio  unico  (art.  5-bis  del  Dlgs  n. 228/2001)  nel  qual  caso  non  era  dovuta  alcuna  imposta  di  registro,  ipotecaria  e  catastale nemmeno in misura fissa;

-il trasferimento di terreni agricoli in zone montane (art. 9 del DPR n. 601/1973) che usufruiva della tassazione in misura fissa.

Il comma 608 dell’art.1 della Legge di stabilità 2014 è intervenuta modificando il comma 4 è prevedendo delle tre misure agevolative richiamate, il solo “recupero” dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina e non delle altre due agevolazioni.

Pertanto,  anche  per  i  periodi  d’imposta  successivi  al  2013  sarà  possibile  acquistare  terreni agricoli con i benefici fiscali, dettati dall’articolo 2 comma 4-bis del Dl 194/2009, per la piccola proprietà contadina (con l’applicazione dell’aliquota ridotta all’1% per l’imposta di registro e all’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale nonché della riduzione del 50% degli oneri notarili).

Rammentiamo  che  per  poter  fruire  della  agevolazione  per  la  piccola  proprietà  contadina  è necessario  che  il  terreno  oggetto  di  compravendita  sia  qualificato  come  agricolo  nel  piani urbanistico vigente. Sono dunque escluse dalla agevolazione le aree fabbricabili.

I soggetti che intendono fruire dei predetti benefici devono essere imprenditori agricoli a titolo professionale o coltivatori diretti e devono risultare iscritti nella relativa gestione previdenziale.

Al fine di poter fruire della agevolazione è necessario che nel rogito di compravendita, per il quale l’acquirente chiede l’applicazione delle imposte in misura fissa, si riportino gli estremi di iscrizione negli elenchi previdenziali dell’acquirente.

Il  comma  4  dell’art.  2  del  Dlgs  99/2004,  consente  l’estensione  dei  benefici  in  materia  di imposta di registro, ipotecaria e catastale, previsti per la PPC anche alle società agricole, purché determinano la decadenza dalle agevolazioni di cui si è fruito; in tal caso il contribuente  sarà  tenuto  a  versare  la  differenza  tra  quanto  pagato  al  momento  dell’atto  e quanto realmente dovuto, oltre agli interessi per il tardivo pagamento.

Sempre la Legge di Stabilità 2014 con il comma 609 dell’art.1 ha introdotto all’imposta di Registro riformata, una terza aliquota (in aggiunta al 2% e 9%), infatti ha previsto che in caso di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli  professionali,  iscritti  nella  relativa  gestione previdenziale e assistenziale, l’ aliquota dell’ imposta di registro è fissata nella misura del 12% anziché al 9%.

Pertanto, i terreni agricoli acquistati da: 

-da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale  e  assistenziale  con  i  requisiti  per  richiedere  l’agevolazione  PPC  l’ aliquota dell’ imposta di registro è fissata nella misura del 1%,

-altri soggetti (compresi i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, non iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale), l’ aliquota dell’ imposta di registro è fissata nella misura del 12%.

Considerato il testo nel comma 609, si ritiene che nel caso di acquisto sia fatto da coltivatori diretti  e  imprenditori  agricoli  professionali,  iscritti  nella  relativa  gestione  previdenziale  e assistenziale,  che  per  qualche  motivo  non  possono  richiedere  l’agevolazione  PPC,  si applichi l’aliquota del 9% anziché quella del 12% (sarà necessario un chiarimento da parte dell’Amministrazione).

Rivalutazione terreni e quote societarie. Il comma 156 dell’art.1 della Legge di Stabilità ha disposto nuovamente, la possibilità per le persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali, non in regime d’impresa, la rivalutazione del costo di acquisto:

-dei  terreni  edificabili  ed  agricoli  posseduti  a  titolo  di  proprietà,  usufrutto,  superficie  ed enfiteusi;

-delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto.

Per effettuare la rivalutazione di un terreno o di una partecipazione, gli adempimenti necessari sono:

-la redazione e asseverazione, da parte di un professionista abilitato, della perizia giurata che deve individuare il valore del terreno/partecipazione all’1 gennaio 2014;

-il  versamento  dell’imposta  sostitutiva  calcolata  applicando al  valore  del  terreno  o  della partecipazione risultante dalla perizia, le aliquote del:

-  2% per le partecipazioni non qualificate;

-  4% per le partecipazioni qualificate e per la rivalutazione dei terreni.

La redazione della perizia giurata di stima nonché il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 giugno 2014.

L’imposta  sostitutiva  dovuta  va  versata  con  il  mod.  F24  in  un’unica  soluzione  entro  il 30/6/2014  oppure,  in  alternativa,  in  3  rate  annuali  di  pari  importo,  a  decorrere  dal 30/6/2014 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3% annuo (1°  rata  entro  il  30/6/2014;  2°  rata  entro  il  30/6/2015  +  interessi  del  3%;  3°  rata  entro  il 30/6/2016 + interessi del 6%).

Per quanto riguarda i codici tributo da indicare nel mod. F24 si ritiene che dovranno essere utilizzati i codici:

-8055 per la rideterminazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati,

-8056 per la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola,  ovvero,  della  prima  rata dell’imposta sostitutiva. 

L’Agenzia  delle Entrate nella Circolare n. 35/E/2004 ha chiarito che è sanabile solo il mancato versamento delle rate successive alla prima, infatti, non fa venire meno la validità della rivalutazione ma comporta l’iscrizione a ruolo degli importi non versati, con la possibilità, da parte del contribuente, di regolarizzare l’omesso versamento tramite il ravvedimento operoso. In caso di comproprietà il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario sulla base della propria quota.

Terreni  agricoli  demaniali.  Si  riserva  il  20%  dei  terreni  agricoli  demaniali  per  l'affitto  a giovani agricoltori (under 40 anni). La norma prevede anche un meccanismo di determinazione del canone in grado di evitare operazioni speculative finalizzate all'innalzamento dello stesso, individuando al contempo un parametro di riferimento certo nell'applicazione della procedura.

Il  provvedimento  prevede  che  gli  interventi  per  l'accesso  al  mercato  dei  capitali  gestisti  da ISMEA attraverso il Fondo di Capitale di Rischio siano prioritariamente destinati alle imprese agricole ed agroalimentari condotte da giovani.

Fondo Bieticolo-saccarifero. Ripristino della quota di 5 milioni di euro per il fondo bieticolo-saccarifero, che era stato ridotto a 4 milioni.

Fondi europei. La legge di Stabilità stanzia le risorse necessarie per la copertura della quota nazionale dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, nel settore dei fondi strutturali, dello sviluppo rurale e della pesca. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, la norma prevede l'attivazione di un importo compreso tra 9 e 10,4 miliardi di euro, in funzione del tipo di programmazione che verrà scelto, per il 70% a carico dello Stato e per il restante 30% a carico delle Regioni e Province autonome, che si affiancheranno agli altri 10,4 miliardi messi  a  disposizione  dall'Unione  europea  attraverso  il  Feasr  (Fondo  europeo  agricolo  per  lo sviluppo rurale). In questo modo, sarà presto possibile definire, in accordo con le Regioni e i rappresentanti del mondo agricolo, i nuovi programmi di sviluppo rurale, attraverso cui saranno complessivamente resi disponibili 20,8 miliardi di euro nei prossimi 7 anni.

Da CIA Informa Gennaio 2014

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