27/01/2014 MILLEPROROGHE: I PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE AGRICOLO I PROVVEDIMENTI DEL DECRETO MILLEPROGHE
2014 PER IL SETTORE AGRICOLO Ciacciarelli: E’ una boccata d’ossigeno
per una economia che può dare ancora tanto sviluppo al territorio ed
occupazione ai giovani. Agevolazioni in arrivo anche per l’acquisto di
macchinari, hardware e software. Il
cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, recentemente approvato, apre interessanti
prospettive per il settore agricolo con interventi di carattere fiscale ma
anche finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico ed al ristoro dei
danni subiti dagli eventi eccezionali. Più in particolare, specifiche
disposizioni sono destinate ai giovani imprenditori agricoli, per i
quali si prevede, tra l’altro, una riserva del 20% per l’affitto dei terreni
demaniali agricoli. Il decreto ha pure ripristinato
le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina e la
facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente
attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base
catastale anziché in base al bilancio. Vengono, inoltre,
riaperti i termini per la rivalutazione contabile dei terreni agricoli e
l’incremento della misura dei consumi di gasolio da ammettere all’impiego
agevolato. “Sicuramente – commenta il presidente del Consorzio di Bonifica
Valle del Liri di Cassino, dottor Pasquale Ciacciarelli – l’economia agricola, intesa in tutte le sue sfaccettature, non ultima
quella turistico-ricettiva, può tornare ad essere un settore trainante per
l’intero sistema Italia accrescendone PIL ed occupazione. Spero che vengano colte le opportunità contenute nel Decreto
Milleproroghe 2014 a favore di questo settore, che è l’unico ad avere ancora la
forza di contrastare, limitandone i danni, la crisi globale che ci ha
investito. In particolare, la previsione per i giovani agricoltori di poter
utilizzare i terreni demaniali per lo sviluppo di nuova imprenditoria, nel
nostro territorio, a mio avviso, ha svariate opportunità produttive di qualità
consistenti nelle sue peculiarità produttive (Peperone, broccoletto, fagioli,
uva, tabacco, ortaggi in genere), ambientali e di allevamento. Poter accedere all’utilizzo di fondi demaniali costituisce una grande occasione
per i giovani che vogliono avvicinarsi all’agricoltura ma che non hanno terreni
adeguati o sufficienti, ma anche per i Comuni, che avranno la possibilità di
avere fonti di reddito e, al tempo stesso, di rendere produttivi i fondi abbandonati,
con beneficio per l’ambiente”. Come detto, la norma
del Milleproroghe (A SEGUIRE UNA SCHEDA ESPLICATIVA) riserva il 20% dei
terreni agricoli demaniali
per l'affitto a giovani agricoltori (under 40 anni) e prevede
anche un meccanismo di determinazione del canone per evitare speculazioni finalizzate
all'innalzamento dello stesso. “Per questo – aggiunge Ciacciarelli - invito i sindaci del nostro Comprensorio ad attivarsi tempestivamente
rendendo pubblico il censimento dei propri terreni demaniali aprendo un bando
per la concessione in fitto a giovani imprenditori”. Giovani imprese
agricole ed agroalimentari che potranno anche fruire dei finanziamenti ISMEA del
Fondo di Capitale di Rischio, prioritariamente ad esse destinato, di
finanziamenti a fondo perduto, del PSR e dei PAC. Non solo, dal
prossimo mese si potrà accedere, fino a tutto il 2016, anche a specifici
finanziamenti in conto interessi per l’acquisto di macchinari, beni strumentali
d’impresa, hardware e software.
L’opportunità è
contenuta nello sblocco della “Sabatini bis”, pubblicata sulla G.U. del 24
gennaio per la cui piena operatività bisogna aspettare la circolare applicativa
e la firma della convenzione tra ministero dello Sviluppo Economico, Cassa
Depositi e Prestiti ed Abi.
LEGGE DI STABILITA’ 2014 E AGRICOLTURA
Fabbricati rurali strumentali. A partire dal 2014 i fabbricati rurali
sono esentati dall'Imu e avranno aliquota Tasi fissata con un limite massimo
dell'uno per mille.
IMU e
terreni agricoli. Sull’IMU 2014
è ridotto da 110 a 75
il moltiplicatore per i
terreni agricoli di coltivatori
diretti e imprenditori
agricoli professionali iscritti
alla previdenza agricola.
Società agricole. Il comma 1093, dell'art. 1, della legge
296/2006 (Finanziaria 2007) disponeva che le società di persone (sas e snc), le
società a responsabilità limitata e le società cooperative (con esclusione
delle Spa), con qualifica di società agricola, di cui all'art. 2, Dlgs n.
99/2004, potessero optare per la tassazione basata sui redditi fondiari, di cui
all'articolo 32 del Tuir. Con la legge di Stabilità 2013, il legislatore aveva
abrogato questo regime opzionale,
riportando queste società
tra quei soggetti
che determinano il proprio
reddito ai sensi
degli articoli 55
e seguenti del
Tuir (reddito d'impresa).
Contestualmente, si abrogava anche il regime (introdotto col comma
successivo, il 1094), che consente
la tassazione forfetizzata
del reddito anche per le società
costituite da imprenditori agricoli, non
necessariamente
professionali (Iap), che
esercitano “esclusivamente” attività dirette alla
manipolazione,
conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti
dai soci.
Ora la legge
di Stabilità 2014
elimina quanto previsto
dalla legge di
Stabilità 2013 (con l’abrogazione dei commi 513 e 514, art.
1, legge 228/2012).
Pertanto, le imprese
agricole costituite nella
forma delle società
personali (snc e
sas) o di capitali (srl) e le società cooperative,
che sono in possesso dei requisiti delle società agricole, di cui all’art. 2,
dlgs 99/2004, potranno nuovamente optare per la determinazione del reddito su
base catastale anziché sulle risultanze del bilancio, mentre quelle
costituite da imprenditori agricoli,
non necessariamente professionali, impegnate
esclusivamente nelle attività
di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti agricoli
ceduti dai soci,
possono considerarsi imprenditori
agricoli e determinare l’imponibile non con i criteri
del reddito d’impresa, ma applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente
di redditività del 25%.
Piccola proprietà
contadina. Il
comma 4 dell’art.10
del DLgs n.
23/2011 ha previsto l’abrogazione di tutte le esenzioni
ed agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
Riguardo il settore agricolo le agevolazioni “cancellate” dalla norma
sono:
-l’ acquisto di terreni
con l’ agevolazione per
la piccola proprietà
contadina, dettati dall’
articolo 2 comma
4-bis del DL
n.194/2009, per i
quali era prevista l’ applicazione dell’ aliquota ridotta
all’ 1% per l’ imposta
di registro e all’
applicazione in misura
fissa delle imposte ipotecaria e catastale;
-l’ acquisto di terreni
sottoposti al vincolo
del compendio unico
(art. 5-bis del Dlgs n. 228/2001)
nel qual caso
non era dovuta
alcuna imposta di
registro, ipotecaria e
catastale nemmeno in misura fissa;
-il trasferimento di terreni agricoli in zone montane (art. 9 del DPR
n. 601/1973) che usufruiva della tassazione in misura fissa.
Il comma 608 dell’art.1 della Legge di stabilità 2014 è intervenuta
modificando il comma 4 è prevedendo delle tre misure agevolative richiamate, il
solo “recupero” dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina e non
delle altre due agevolazioni.
Pertanto, anche per
i periodi d’imposta
successivi al 2013
sarà possibile acquistare
terreni agricoli con i benefici fiscali, dettati dall’articolo 2 comma
4-bis del Dl 194/2009, per la piccola proprietà contadina (con l’applicazione
dell’aliquota ridotta all’1% per l’imposta di registro e all’applicazione in
misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale nonché della riduzione del 50%
degli oneri notarili).
Rammentiamo che per
poter fruire della
agevolazione per la
piccola proprietà contadina
è necessario che il
terreno oggetto di
compravendita sia qualificato
come agricolo nel
piani urbanistico vigente. Sono dunque escluse dalla agevolazione le
aree fabbricabili.
I soggetti che intendono fruire dei predetti benefici devono essere
imprenditori agricoli a titolo professionale o coltivatori diretti e devono
risultare iscritti nella relativa gestione previdenziale.
Al fine di poter fruire della agevolazione è necessario che nel rogito
di compravendita, per il quale l’acquirente chiede l’applicazione delle imposte
in misura fissa, si riportino gli estremi di iscrizione negli elenchi
previdenziali dell’acquirente.
Il comma 4
dell’art. 2 del
Dlgs 99/2004, consente
l’estensione dei benefici
in materia di imposta di registro, ipotecaria e
catastale, previsti per la PPC anche alle società agricole, purché determinano
la decadenza dalle agevolazioni di cui si è fruito; in tal caso il contribuente sarà
tenuto a versare
la differenza tra
quanto pagato al
momento dell’atto e quanto realmente dovuto, oltre agli
interessi per il tardivo pagamento.
Sempre la Legge di Stabilità 2014 con il comma 609 dell’art.1 ha introdotto all’imposta di Registro
riformata, una terza aliquota (in aggiunta al 2% e 9%), infatti ha previsto che
in caso di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di
soggetti diversi dai coltivatori
diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali, iscritti
nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, l’
aliquota dell’ imposta di registro è fissata nella misura del 12% anziché al
9%.
Pertanto, i terreni agricoli acquistati da:
-da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali,
iscritti nella relativa gestione previdenziale
e assistenziale con
i requisiti per
richiedere l’agevolazione PPC l’
aliquota dell’ imposta di registro è fissata nella misura del 1%,
-altri soggetti (compresi i coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali, non iscritti nella relativa gestione previdenziale e
assistenziale), l’ aliquota dell’ imposta di registro è fissata nella misura
del 12%.
Considerato il testo nel comma 609, si ritiene che nel caso di acquisto
sia fatto da coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali, iscritti
nella relativa gestione
previdenziale e assistenziale, che
per qualche motivo
non possono richiedere
l’agevolazione PPC, si applichi l’aliquota del 9% anziché quella
del 12% (sarà necessario un chiarimento da parte dell’Amministrazione).
Rivalutazione terreni e quote
societarie. Il comma 156
dell’art.1 della Legge di Stabilità ha disposto nuovamente, la possibilità per
le persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non
commerciali, non in regime d’impresa, la rivalutazione del costo di acquisto:
-dei terreni edificabili
ed agricoli posseduti
a titolo di
proprietà, usufrutto, superficie
ed enfiteusi;
-delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a
titolo di proprietà e usufrutto.
Per effettuare la rivalutazione di un terreno o di una partecipazione,
gli adempimenti necessari sono:
-la redazione e asseverazione, da parte di un professionista abilitato,
della perizia giurata che deve individuare il valore del terreno/partecipazione
all’1 gennaio 2014;
-il versamento dell’imposta
sostitutiva calcolata applicando al
valore del terreno
o della partecipazione risultante
dalla perizia, le aliquote del:
- 2% per le partecipazioni non
qualificate;
- 4% per le partecipazioni
qualificate e per la rivalutazione dei terreni.
La redazione della perizia giurata di stima nonché il versamento
dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 giugno 2014.
L’imposta sostitutiva dovuta
va versata con
il mod. F24
in un’unica soluzione
entro il 30/6/2014 oppure,
in alternativa, in 3 rate
annuali di pari
importo, a decorrere
dal 30/6/2014 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi
nella misura del 3% annuo (1° rata entro
il 30/6/2014; 2°
rata entro il
30/6/2015 + interessi
del 3%; 3°
rata entro il 30/6/2016 + interessi del 6%).
Per quanto riguarda i codici tributo da indicare nel mod. F24 si
ritiene che dovranno essere utilizzati i codici:
-8055 per la rideterminazione delle partecipazioni non negoziate nei
mercati regolamentati,
-8056 per la rideterminazione dei terreni edificabili e con
destinazione agricola, ovvero, della
prima rata dell’imposta
sostitutiva.
L’Agenzia delle Entrate nella
Circolare n. 35/E/2004 ha chiarito che è sanabile solo il mancato versamento
delle rate successive alla prima, infatti, non fa venire meno la validità della
rivalutazione ma comporta l’iscrizione a ruolo degli importi non versati, con
la possibilità, da parte del contribuente, di regolarizzare l’omesso versamento
tramite il ravvedimento operoso. In caso di comproprietà il versamento deve
essere effettuato da ciascun comproprietario sulla base della propria quota.
Terreni agricoli
demaniali. Si
riserva il 20%
dei terreni agricoli
demaniali per l'affitto
a giovani agricoltori (under 40 anni). La norma prevede anche un
meccanismo di determinazione del canone in grado di evitare operazioni
speculative finalizzate all'innalzamento dello stesso, individuando al contempo
un parametro di riferimento certo nell'applicazione della procedura.
Il provvedimento prevede
che gli interventi
per l'accesso al
mercato dei capitali
gestisti da ISMEA attraverso il
Fondo di Capitale di Rischio siano prioritariamente destinati alle imprese agricole
ed agroalimentari condotte da giovani.
Fondo Bieticolo-saccarifero. Ripristino della quota di 5 milioni di euro
per il fondo bieticolo-saccarifero, che era stato ridotto a 4 milioni.
Fondi europei. La legge di Stabilità stanzia le risorse
necessarie per la copertura della quota nazionale dei programmi cofinanziati
dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, nel settore dei fondi
strutturali, dello sviluppo rurale e della pesca. Per quanto riguarda lo
sviluppo rurale, la norma prevede l'attivazione di un importo compreso tra 9 e
10,4 miliardi di euro, in funzione del tipo di programmazione che verrà scelto,
per il 70% a carico dello Stato e per il restante 30% a carico delle Regioni e
Province autonome, che si affiancheranno agli altri 10,4 miliardi messi a
disposizione dall'Unione europea
attraverso il Feasr
(Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale). In
questo modo, sarà presto possibile definire, in accordo con le Regioni e i rappresentanti
del mondo agricolo, i nuovi programmi di sviluppo rurale, attraverso cui
saranno complessivamente resi disponibili 20,8 miliardi di euro nei prossimi 7
anni. Da CIA Informa Gennaio 2014
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