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27/08/2013

NESSUNA IMPOSTA DI REGISTRO SUGLI ESPROPRI

COMMISSIONE TRIBUTARIA: NESSUNA IMPOSTA DI REGISTRO SUGLI ESPROPRI

Accolta la tesi del Consorzio di Bonifica Valle del Liri. Sentenza pilota.

 La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, accogliendo le tesi del Consorzio di Bonifica Valle del Liri, ha sancito che l’Ente non deve pagare nessuna imposta di registro in occasione degli espropri effettuati per pubblica utilità.

La vertenza era sorta in occasione di un esproprio effettuato dal Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino su una fascia di terreni nei comuni di Aquino, Castrocielo e Piedimonte San Germano per la ristrutturazione dell’impianto irriguo con trasformazione del sistema da “scorrimento” a “pressione turnato”.

Per la realizzazione di tali opere, supportate dai pareri ed autorizzazioni previsti, si rese necessario procedere all’espropriazione di alcuni terreni ed alla “costituzione della servitù di acquedotto” e con conseguente registrazione del decreto di espropriazione presso l’Agenzia delle Entrate e alla successiva trascrizione presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari, con trasferimento dei relativi diritti al Demanio dello Stato.

Procedure burocratiche a seguito delle quali l’Agenzia delle Entrate notificò al Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino un avviso di liquidazione dell’imposta, comprensiva di interessi, per una somma vicina ai 200.000 euro, sostenendo l’inapplicazione del regime di esenzione.

L’Ente ha proposto ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale sostenendo, tra l’altro, che “il comma 8 dell’art.57 del DPR 131 del 26.4.1986 stabilisce un’esenzione dell’imposta di registro a favore dello Stato quando trattasi di trasferimenti derivanti da espropri e che il Consorzio, in questi casi, riveste unicamente il ruolo di concessionario nell’esecuzione delle opere, nel caso specifico su concessione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali, e quindi gli atti di esproprio oggetto della vertenza risultano redatti nell’interesse dello Stato quale beneficiario effettivo dell’espropriazione degli immobili”.

Il collegio giudicante, nel merito, ha così accolto il ricorso presentato dal Valle del Liri ritenendo che “il trasferimento va imputato e riferito al soggetto <beneficiario> del trasferimento (il Demanio dello Stato ndr) e non al soggetto formalmente espropriante come nel caso di specie risulta essere il Consorzio.

Con il decreto di esproprio, infatti, i diritti reali sui beni sono stati trasferiti non al Consorzio ricorrente ma al Demanio dello Stato.

In tale contesto, pertanto, espropriante sostanziale deve ritenersi lo Stato, il quale, per effetto della normativa in vigore, è esente da tutte le imposte applicate dall’Agenzia (imposta di registro)”.

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