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16/02/2011

PUBBLICAZIONE DECRETI DI ESPROPRIO INTERVENTI STRAORDINARI DAL RISCHIO ESONDAZIONE

Si pubblicano di seguito i decreti di esproprio relativi ai seguenti lavori:

1)

INTERVENTO STRAORDINARIO DAL RISCHIO ESONDAZIONE SUL RIO MARTINELLO, NEL COMUNE DI S.ANDREA SUL GARIGLIANO, SUL RIO TORTO, NEL COMUNE DI ESPERIA E SUL RIO CASERELLE, NEL COMUNE DI PONTECORVO

DECRETO DI OCCUPAZIONE D’URGENZA

(ex art. 22-bis del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327)

a favore del Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” con sede in Cassino, per l’occupazione dei beni immobili ubicati nei comuni di S.Andrea sul Garigliano, Esperia e Pontecorvo, occorrenti per l’esecuzione dei lavori in epigrafe.

Il Direttore del Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” , nella qualità di “Dirigente dell’Ufficio Espropriazioni”

premesso

- che con deliberazione del Comitato Esecutivo consortile, n.279 del 6.11.2009, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori indicati in oggetto,dell’importo complessivo di €. 420.000,00;

- che con determinazione della Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente – Area difesa del suolo, n.B3157 del 25.6.2010, è stato finanziato il suddetto progetto e concessa al Consorzio l’esecuzione delle opere;

- che l’esecuzione degli interventi di progetto prevede l’occupazione temporanea di aree ricadenti nei comuni di S.Andrea del Garigliano, Esperia e Pontecorvo, nonché l’espropriazione di aree in comune di Esperia;

- che risultano acquisiti i pareri e le autorizzazioni relativi alla suddetta progettazione definitiva;

- che, ai sensi dell’art.12 del D.P.R. n.327/2001, l’approvazione del progetto definitivo costituisce “dichiarazione di pubblica utilità” delle opere in esso previste, la cui efficacia è subordinata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione delle opere;

- che, ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di cui ai all’art 8,comma 1 lett a) del D.P.R. n.327/2001, le opere da realizzare risultano conformi agli strumenti urbanistici comunali, come certificato dai Comuni competenti con gli atti di seguito elencati:

- provvedimento 8.7.2010 prot. n. 2983 del Responsabile dell’Area Tecnica del comune di S.Andrea del Garigliano;

- provvedimento 13.5.2010 prot. n.1997 del Responsabile del Servizio del comune di Esperia;

- provvedimento 22.9.2010 prot. n.18183 del Responsabile del Servizio del comune di Pontecorvo;

vista la deliberazione n.316 del 3.12.2010, con cui il Comitato Esecutivo consortile ha riapprovato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell’ Intervento straordinario dal rischio esondazione sul“Rio Martinello” nel comune di S.Andrea sul Garigliano, sul “Rio Torto” nel comune di Esperia, sul “Rio Caserelle” nel comune di Pontecorvo, con efficacia dalla data del3.12.2010, stabilendo in anni cinque il termine utile per l’emanazione del decreto di esproprio;

accertato che, ai sensi dell’art. 17 comma 2° del D.P.R. 8.6.2001 n.327 il Consorzio ha provveduto a notificare ai proprietari, nei modi di legge, il sopra indicato provvedimento consortile n.316 del 3.12.2010, dichiarativo della pubblica utilità delle opere;

visto il piano particellare, con accluso elenco delle ditte, approvato unitamente al progetto dell’opera pubblica con la predetta deliberazione n.316 del 3.12.2010, costituente parte integrante del presente provvedimento;

dato atto che per il caso in fattispecie ricorrono gli estremi d’urgenza per l’applicazione dell’art.22 bis del D.P.R. 8.6.2001 n.327, giustificati dalla necessità di realizzare le opere in oggetto in tempi brevi per rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

dato atto altresì che per i su esposti motivi l’Ufficio Espropriazioni del Consorzio ha provveduto a determinare in via d’urgenza l’indennità provvisoria di espropriazione, nonché l’indennità di occupazione, secondo i criteri dettati dall’art. 50 comma 1 del DPR 327/2001, dovuta ai proprietari nella misura di cui al citato piano particellare;

riconosciuta la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8.6.2001 n.327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo IV – Sezione 1^ del citato T.U.;

DECRETA

Art.1 – E’ disposta a favore del Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” con sede in Cassino via G.B. Vico n.6, per la causale di cui in narrativa, l’occupazione d’urgenza dei beni indicati nell’accluso piano particellare, che è parte integrante del presente decreto, e pertanto si autorizza l’occupazione anticipata degli immobili descritti nel piano particellare siti nei comuni di S.Andrea sul Garigliano, Esperia, Pontecorvo;

Art. 2 – Le ditte proprietarie che intendano accettare le indennità d’esproprio o di occupazione loro ascritte, a norma dell’art. 22-bis comma 1 del DPR 327/2001, dovranno darne comunicazione a questo Istituto entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente decreto. A tal uopo, dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, contenente espressa attestazione circa l’assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile.

Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità d’esproprio sarà corrisposto prontamente un acconto pari all’80% dell’indennità accettata, secondo le modalità di cui al comma 6 dell’art. 20 del T.U., previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Per il successivo pagamento diretto del saldo dell’indennità d’esproprio accettata e dell’intera indennità di occupazione condivisa, il proprietario concordatario dovrà depositare, presso la scrivente Autorità entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, la seguente documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene: certificazione rilasciata dall’Ufficio dei Registri Immobiliari, o anche un’attestazione notarile, da cui risulti il titolo di proprietà e l’assenza di trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi. Tuttavia si precisa che, qualora intervenga l’accettazione dell’indennità di occupazione, soltanto a fine occupazione il promotore dell’espropriazione potrà provvedere alla liquidazione dell’ammontare dell’indennità maturata per tutto il periodo di possesso in ordine alla misura annua o mensile concordata e, quindi, al pagamento diretto ai proprietari delle somme loro dovute. Pertanto il pagamento in solido delle indennità di occupazione accettate avrà luogo, senza alcuna altra formalità, a fine occupazione in ragione della sua durata reale.

Qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, il proprietario potrà ugualmente dichiarare l’accettazione dell’indennità di esproprio ai fini della cessione volontaria dei beni, ma non avrà luogo il pagamento dell’acconto dell’80% come innanzi detto e il pagamento diretto delle intere somme dovute, sia per l’esproprio che per l’occupazione, avverrà soltanto dopo che lo stesso proprietario abbia assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti dei terzi rimettendo, a tal riguardo ed entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, specifica dichiarazione nella forma sostitutiva dell’atto di notorietà e, se del caso, depositando un’idonea garanzia da prestare nei modi e nei termini che saranno successivamente stabiliti da questa Autorità in ordine ai pesi gravanti sul bene. Inoltre, se l’immobile sia gravato di ipoteca, il proprietario dovrà esibire, nel medesimo termine di cui prima, una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma concordata. Unitamente alla predetta documentazione liberatoria, ai fini del pagamento diretto delle indennità offerte, il proprietario dovrà trasmettere il certificato dei Registri Immobiliari attestante la titolarità degli immobili da espropriare. In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento diretto delle indennità ma la sola indennità di esproprio verrà depositata in favore della ditta presso la Cassa depositi e prestiti.

In caso di accettazione, l’indennità di espropriazione verrà incrementata delle maggiorazioni previste dall’art. 45 del DPR 327/2001.

In ultimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 comma 4 del D.P.R. 327/2001, si informa che per il riconoscimento della corresponsione dell’indennità aggiuntiva spettante al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, l’avente causa dovrà inoltrare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, apposita istanza di liquidazione con acclusa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante le circostanze di diritto del richiedente, unitamente al certificato dell’Ufficio Contributi Agricoli Unificati. La predetta domanda con relativa attestazione può essere resa anche nel testo della dichiarazione di accettazione per coloro che concordino l’indennità offerta.

In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio e di occupazione si intenderanno non accettate e, pertanto, il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

Per gli effetti dell’art. 22-bis comma 1 del DPR 327/2001, le eventuali ditte non concordatarie sulla misura dell’indennità di esproprio potranno presentare, entro il termine di 30 giorni dalla data di immissione nel possesso dei beni, osservazioni scritte e depositare documenti nonché comunicare se intendano avvalersi del procedimento previsto dall’art. 21 comma 3 e s.m.. del DPR 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell’indennità di esproprio loro spettante. I proprietari interessati all’applicazione della predetta procedura, contestualmente alla comunicazione di avvalimento, dovranno anche designare un tecnico di propria fiducia affinché venga nominato da questa Autorità a far parte della terna dei periti incaricati per la stima del valore venale dei beni espropriandi. Si precisa che dovendo il Consorzio scegliere un solo tecnico da nominare tra quelli eventualmente designati dai proprietari, si dovrà necessariamente procedere a sorteggio.

Per l’ulteriore seguito della pratica si invitano le ditte espropriande a comunicare a questa Autorità la residenza fiscale e il codice fiscale di ciascun proprietario.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le richieste informazioni vengono rese.

Art. 3 - Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto di occupazione d’urgenza alle ditte espropriande –unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l’immissione in possesso dei beni. Questa Autorità darà atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all’art. 24 del DPR 327/2001. Tuttavia, l’esecuzione del decreto di occupazione deve aver luogo entro 3 mesi dalla data della sua emanazione sotto pena di nullità, ex art. 22-bis comma 4 del DPR 327/2001.

F.to IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI

Dott. Remo Marandola)

visto:

F.to IL PRESIDENTE

Rag. Franco Mastronicola)

2)

INTERVENTO STRAORDINARIO DAL RISCHIO ESONDAZIONE SUL FOSSO S.ROCCO, NEL COMUNE DI PIEDIMONTE S.GERMANO, E SUL RIO S.ROCCO, NEL COMUNE DI CEPRANO

DECRETO DI OCCUPAZIONE D’URGENZA

(ex art. 22-bis del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327)

a favore del Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” con sede in Cassino, per l’occupazione dei beni immobili ubicati nei comuni di Piedimonte S.Germano e Ceprano, occorrenti per l’esecuzione dei lavori in epigrafe.

Il Direttore del Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” , nella qualità di “Dirigente dell’Ufficio Espropriazioni”

premesso

- che con deliberazione del Comitato Esecutivo consortile, n.280 del 6.11.2009, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori indicati in oggetto, dell’importo complessivo di €. 400.000,00;

- che con determinazione della Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente – Area difesa del suolo n.B3157 del 25.6.2010 è stato finanziato il suddetto progetto e concessa al Consorzio l’esecuzione delle opere;

- che l’esecuzione degli interventi di progetto prevede l’occupazione temporanea di aree ricadenti nei comuni di Ceprano e Piedimonte S.Germano;

- che risultano acquisiti i pareri e le autorizzazioni relativi alla suddetta progettazione definitiva;

- che, ai sensi dell’art.12 del D.P.R. n.327/2001, l’approvazione del progetto definitivo costituisce “dichiarazione di pubblica utilità” delle opere in esso previste, la cui efficacia è subordinata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione delle opere;

- che, ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di cui ai all’art 8,comma 1 lett a) del D.P.R. n.327/2001, le opere da realizzare risultano conformi agli strumenti urbanistici comunali, come certificato dai Comuni competenti con gli atti di seguito elencati:

- provvedimento 17.8.2010 prot. N. 6801 del Responsabile del Settore 3° del comune diPiedimonte S.G.;

- provvedimento 13.5.2010 del Responsabile del Settore Tecnico – Urbanistica - Ambiente del comune di Ceprano;

vista la deliberazione n.317 del 3.12.2010, con cui il Comitato Esecutivo consortile ha riapprovato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell’ intervento straordinario dal rischio esondazione sul “Fosso S.Rocco” nel comune di Piedimonte S.Germano e sul “Rio S.Rocco” in comune di Ceprano, con efficacia dalla data del 3.12.2010, stabilendo in anni cinque il termine utile per l’emanazione del decreto di esproprio;

accertato che, ai sensi dell’art. 17 comma 2° del D.P.R. 8.6.2001 n.327 il Consorzio ha provveduto a notificare ai proprietari, nei modi di legge, il sopra indicato provvedimento consortile n.317 del 3.12.2010, dichiarativo della pubblica utilità delle opere;

visto il piano particellare, con accluso elenco delle ditte, approvato unitamente al progetto dell’opera pubblica con la predetta deliberazione n.317 del 3.12.2010, costituente parte integrante del presente provvedimento;

dato atto che per il caso in fattispecie ricorrono gli estremi d’urgenza per l’applicazione dell’art.22 bis del D.P.R. 8.6.2001 n.327, giustificati dalla necessità di realizzare le opere in oggetto in tempi brevi per rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

dato atto altresì che per i su esposti motivi l’Ufficio Espropriazioni del Consorzio ha provveduto a determinare in via d’urgenza l’indennità di occupazione, secondo i criteri dettati dall’art. 50 comma 1 del DPR 327/2001, dovuta ai proprietari nella misura di cui al citato piano particellare;

riconosciuta la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8.6.2001 n.327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo IV – Sezione 1^ del citato T.U.;

DECRETA

Art.1 – E’ disposta a favore del Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” con sede in Cassino via G.B. Vico n.6, per la causale di cui in narrativa, l’occupazione d’urgenza dei beni indicati nell’accluso piano particellare, che è parte integrante del presente decreto, e pertanto si autorizza l’occupazione anticipata degli immobili descritti nel piano particellare siti nei comuni di Piedimonte S.Germano e Ceprano.

Art. 2 – Le ditte proprietarie che intendano accettare le indennità di occupazione loro ascritte, a norma dell’art. 22-bis comma 1 del DPR 327/2001, dovranno darne comunicazione a questo Istituto entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente decreto. A tal uopo, dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, contenente espressa attestazione circa l’assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile.

In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio e di occupazione si intenderanno non accettate e, pertanto, il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le richieste informazioni vengono rese.

Art. 3 - Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto di occupazione d’urgenza alle ditte interessate unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l’immissione in possesso dei beni. Questa Autorità darà atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all’art. 24 del DPR 327/2001. Tuttavia, l’esecuzione del decreto di occupazione deve aver luogo entro 3 mesi dalla data della sua emanazione sotto pena di nullità, ex art. 22-bis comma 4 del DPR 327/2001.

F.to IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI

Dott. Remo Marandola)

visto:

F.to IL PRESIDENTE

Rag. Franco Mastronicola)

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